Assegno di maternità

  • Servizio attivo

L'Assegno di Maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni di residenza ed erogata dall'INPS


Descrizione

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata all'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51), entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).

Il Comune accoglie le domande e cura l’istruttoria per conto dell’INPS, verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione, tra cui l'indicatore ISEE del nucleo familiare e comunica i nominativi degli aventi diritto all’INPS ai fini dell’erogazione dell’assegno.

Requisiti reddituali 2025 (validi fino al 30 giugno 2026)

Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria), pari a € 20.382,90.

Requisiti reddituali 2026

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria), pari a € 20.668,26.

La domanda, completa di documentazione, deve essere presentata al Comune di residenza attraverso il sottostante modulo.

A chi è rivolto

L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle madri che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale/ridotto).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).

L'assegno spetta quindi nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo.

Come fare

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).

La domanda può essere presentata sullo specifico modulo con le seguenti modalità

  • Ufficio Protocollo consegnandola a mano presso la Sede Comunale, Via Roma n. 2 – 55064 - Pescaglia (dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 13:30, martedì e giovedì pomeriggio ore 15:00 - 17:00) o presso la Sede comunale distaccata, Loc. Matteino - S. Martino in Freddana (solo il venerdì ore 8:45 - 13:00)
  • tramite PEC: comune.pescaglia@postacert.toscana.it
  • tramite E-mail: protocollo@comune.pescaglia.lu.it

 

Per  ulteriori informazioni

U.O.5 – Sociale, Scuola e Trasporti

Tel. 0583 354018-14 - Email: protocollo@comune.pescaglia.lu.it

Cosa serve

Documentazione da allegare al Modulo di richiesta:

  • Fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
  • Attestazione I.S.E.E per prestazioni rivolte a minorenni valida nell'anno 2026 che includa il nuovo nato e priva di omissioni e/o difformità, pena il diniego all'assegno.
  • In caso di cittadinanza non comunitaria è necessario presentare il permesso di soggiorno in corso di validità oppure, se in attesa del rilascio, copia della ricevuta rilasciata della Questura.
  • In caso di adozioni o affidamenti nazionali è necessario allegare autocertificazione relativa al provvedimento di adozione o affidamento.
  • In caso di adozioni o affidamenti internazionali (Legge n° 476 del 31 dicembre 1998) è necessario allegare autocertificazione da cui risulti l’adozione o l’affidamento preadottivo da parte del giudice straniero, l’avvio del procedimento di convalida presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.

Cosa si ottiene

Concessione di Assegno di maternità

Se l'istruttoria curata dal Comune avrà esito positivo, la pratica sarà accettata e trasmessa a INPS, prevedendo un successivo controllo di loro competenza. Alla fine di questo percorso, l'INPS autorizzerà o rifiuterà la richiesta per l'assegno di maternità. Se la verifica da parte di INPS avrà esito positivo, la domanda verrà accettata e INPS emetterà il mandato di pagamento sull'IBAN riportato in domanda.

Per i nati 2025: L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2025, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 407,40 mensili, calcolato per cinque mesi (erogato in un’unica rata per un totale di € 2.037,00), per ogni figlio, (G.U. Serie Generale, n. 28 del 04-02-2025).

Per i nati 2026: L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2026, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 413,10 mensili, calcolato per cinque mesi (erogato in un’unica rata per un totale di € 2.065,50), per ogni figlio, (G.U. Serie Generale, n. 32 del 09-02-2026 e Circolare INPS n. 16 del 11-02-2026).

Tempi e scadenze

L’Ufficio entro il 15 di ogni mese trasmette all’INPS le domande ricevute nel mese precedente. L’INPS, ricevuto l’elenco dei beneficiari dal Comune, effettuerà il pagamento con la propria tempistica.

Quanto costa

L’invio della richiesta è gratuito. 

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 18/05/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri